Circolare di Studio n. 03/2020
Appalti – Ritenute. - A far data dal 01 gennaio 2020 negli appalti di valore superiore a € 200.000= caratterizzati.
A far data dal 01 gennaio 2020 negli appalti di valore superiore a € 200.000= caratterizzati dall’utilizzo prevalente di manodopera nelle sedi di attività del committente, con l’uso di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui riconducibili, il committente dovrà sincerarsi che l’impresa appaltatrice o affidataria ovvero le imprese subappaltatrici abbiano regolarmente provveduto al versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente (e assimilati) dei lavoratori impiegati nell’appalto stesso.
Il committente dovrà quindi richiedere copia della documentazione atta a provare, da una parte, il versamento delle ritenute (Mod. F24) e, dall’altra, che le ritenute versate siano riconducibili ai “lavoratori” coinvolti nell’appalto interessato.
In caso di mancata trasmissione della documentazione probante, o nel caso in cui i versamenti risultino omessi ovvero insufficienti, il committente sarà tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria.
Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute l’impresa appaltatrice o affidataria ovvero le imprese subappaltatrici saranno quindi tenute a trasmettere al committente:
- le deleghe di pagamento F24 distinte per ciascun committente;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell’appalto, con le ore di lavoro prestate;
- l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore.
Il committente, dal suo canto, sarà obbligato a verificare la bontà della documentazione ricevuta e, ove ravvisi l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, sarà tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati avvertendo della circostanza l’Agenzia delle Entrate.
La sanzione prevista in capo al committente in caso di inottemperanza a questi obblighi è pari a quella irrogata all’impresa appaltatrice o subappaltatrice, senza possibilità di compensazione.