Circolare di Studio n. 03/2026

È previsto uno sgravio dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di donne svantaggiate e molto svantaggiate.

La norma di riferimento è, nello specifico, l’articolo 1 del Decreto Legge 30 aprile 2026 n. 62.

I datori di lavoro interessati agli esoneri contributivi in argomento sono tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e professionisti.

I menzionati esoneri contributivi spettano per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di donne che risultino svantaggiate in riferimento alle condizioni lavorative ovvero di disoccupazione in cui versano.

La durata dell’esonero può essere di 12 o di 24 mesi a seconda della condizione di svantaggio della lavoratrice interessata all’assunzione agevolata.

Si rammenta come l’assunzione debba determinare un incremento occupazionale netto che dovrà essere calcolato ogni mese.

Potrebbe quindi verificarsi il venir meno del beneficio contributivo  in un certo periodo per riprendere successivamente anche se quello perso non si recupera più.

L’ammontare dello sgravio contributivo è compreso tra 650 e 800 euro differenziati sulla scorta dello stato di svantaggio della lavoratrice neo assunta.