Circolare di Studio n. 06/2020
Acquisto di Dispositivi di Protezione Individuali. - Il Decreto Legge n. 23 del 08 aprile 2020 ha previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione l’introduzione di un credito d’imposta per le spese.
Il Decreto Legge n. 23 del 08 aprile 2020 ha previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione l’introduzione di un credito d’imposta per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2020 e adeguatamente documentate per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Il menzionato credito d’imposta è riconosciuto nella medesima misura prevista per le spese di sanificazione dei posti di lavoro (art. 64 D.L. 17 marzo 2020 n. 18) e cioè del 50% e fino ad un massimo di 20.000 euro per contribuente.
Anche in questo caso le disposizioni applicative dell’agevolazione verranno regolate da un apposito Decreto Ministeriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020, n. 182, cioè entro il 16 aprile 2020.