Circolare di Studio n. 09/2020

Detrazione Spese Mediche - Tracciabilità. - A far data del 01 gennaio 2020 si è stabilito, ai fini della detraibilità IRPEF, l’obbligo di tracciabilità delle spese.

A far data del 01 gennaio 2020 si è stabilito, ai fini della detraibilità IRPEF, l’obbligo di tracciabilità delle spese (come ad esempio quelle per visite mediche private, per la scuola o l’università dei figli o quelle per le loro attività sportive).

Non sono stati introdotti ulteriori vincoli rispetto a quelli preesistenti e pertanto, indipendentemente dal familiare che materialmente esegue il pagamento, l’onere si considererà sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa.

La detrazione spetterà sempre, quindi, al contribuente a cui è intestata la fattura anche se a pagare materialmente è un terzo (spese dei figli a carico pagate da un genitore).

Con utilissime recenti precisazioni l’Agenzia ha inoltre consentito la sostituzione della prova cartacea del pagamento “tracciato” con il rilascio di una apposita annotazione da effettuarsi, esclusivamente a cura dell’emittente, sull’originale del documento di spesa rilasciato.

Ciò premesso il contribuente che vorrà detrarre la spesa dovrà produrre al CAF o al professionista la prova cartacea del pagamento fatto dal soggetto che ha materialmente pagato: ad esempio la ricevuta bancomat, l’estratto conto, la copia del bollettino postale o del Mav o la copia dei pagamenti PagoPa.

Come anticipato, però, la traccia dell’avvenuto pagamento potrà essere rappresentata da una specifica annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale (scontrino) effettuata a cura del soggetto che cede il bene o presta il servizio.

Basterà, quindi, che chi emette la fattura, la ricevuta o lo scontrino li integri con la dicitura “pagamento avvenuto con mezzi tracciati” (o analoga annotazione, anche abbreviata).

L’annotazione, che si ricorda, dovrà essere “a cura dell’emittente” deve essere parte integrante nel documento, mentre non sono ammesse aggiunte manuali effettuate dal contribuente.

Ciò richiederà che, a seconda della tipologia di documento fiscale, la dicitura dovrà essere stampata direttamente nello scontrino; nelle fatture elettroniche dovrà far parte del tracciato Xml; nelle fatture digitali quali, ad esempio, quelle per spese sanitarie inviate via email dovrà essere presente nel corpo del file originario; nelle fatture cartacee, infine, l’annotazione dovrà essere stampata o aggiunta con timbro o a mano, ma controfirmata dall’emittente.