Circolare di Studio n. 09/2023

Forfettari – Fattura elettronica. - I contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 della L. n. 190/2014, a far data dal 01 gennaio 2024, saranno tenuti all’emissione delle fatture in formato elettronico.

I contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 della L. n. 190/2014, a far data dal 01 gennaio 2024, saranno tenuti all’emissione delle fatture in formato elettronico indipendentemente dall’ammontare dei compensi o ricavi percepiti.

Si ricorda difatti come sino a tutto il 2023 i soggetti in regime forfettario fossero obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico esclusivamente ove, l’anno precedente, avessero registrato un ammontare di ricovi o compensi superiore ad € 25.000=.

Nel caso specifico il codice da utilizzare nella creazione della fattura elettronica dovrà essere l’RF19.

Per le operazioni rilevanti territorialmente in Italia dovrà essere indicato, in luogo dell’IVA, il codice natura N2.2, vale a dire “Operazioni non soggette – altri casi”.

Ove gli importi fatturati superino l’importo di euro 77,47= sarà necessario compilare la sezione dedicata al bollo virtuale.

Si rammenta inoltre come, in conseguenza dell’entrata in vigore del nuovo obbligo, a far data da 01 gennaio 2024, anche i contribuenti forfetari saranno obbligati all’invio all’AdE delle comunicazioni dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere.