Circolare di Studio n. 03/2024

A far data dal 1 gennaio 2024 viene istituita la Zona Economica Speciale (ZES unica) per il Mezzogiorno.

Le regioni in essa ricomprese sono le seguenti:

  • Abruzzo
  • Basilicata
  • Calabria
  • Campania
  • Molise
  • Puglia
  • Sicilia
  • Sardegna.

Per Zona Economica Speciale (ZES) si intende una zona all’interno della quale sono previsti specifici benefici afferenti gli investimenti e lo sviluppo di impresa rivolti alle aziende già in essa operative ovvero di quelle che vi si insedieranno.

Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica, dovranno presentare, allo sportello unico digitale, S.U.D ZES, l’istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto.

Per quanto attiene il credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica per il 2024 viene stabilito che, per l’anno 2024 e fino al 2026, alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise venga concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.

Risultano agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e cioè:

  • acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
  • acquisto di terreni e acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

L’agevolazione NON si applica:

  • ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo,
  • alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a € 200.000,00=.

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

Inoltre, l’attuale credito d’imposta per la ZES unica copre gli investimenti effettuati solo fino al 15 novembre 2024 e non fino al termine dell’anno corrente.