Circolare di Studio n. 04/2024

Credito Imposta Pubblicità - Il bonus pubblicità, così come previsto dall’articolo 57-bis del D.L. 50/2017 spetta, a far data dal 2023, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Il bonus pubblicità, così come previsto dall’articolo 57-bis del D.L. 50/2017 spetta, a far data dal 2023, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa (anche online) quotidiana e periodica.

Risultano quindi esclusi gli investimenti effettuati per pubblicità tramite emittenti televisive e radiofoniche, analogiche e digitali.

Risulta agevolabile esclusivamente l’incremento dell’investimento pubblicitario rispetto a quanto fatto registrare nell’anno precedente.

In via preliminare, per poter fruire del bonus pubblicità, occorre presentare una richiesta con finalità prenotativa con la quale si dovranno comunicare gli investimenti già effettuati e da effettuare nel 2024.

La prenotazione in oggetto, per l’annualità 2024, dovrà essere inviata telematicamente tramite i canali dell’AdE dal 1° marzo al 2 aprile 2024.

Successivamente, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2025, a consuntivo, al fine di determinare il credito d’imposta spettante, occorrerà comunicare l’ammontare degli investimenti effettivamente realizzati.