Circolare di Studio n. 08/2025
Polizze per Eventi Catastrofali. - La legge n. 213/2023 ha previsto l’obbligo di copertura assicurativa per gli immobili delle imprese.
La legge n. 213/2023 ha previsto l’obbligo di copertura assicurativa per gli immobili delle imprese.
È stato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale del D.M. contenente le “modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali”.
Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe si è completato l’iter normativo necessario a rendere l’obbligo operativo fissando definitivamente la data di entrata in vigore del nuovo obbligo al 31 marzo 2025.
Entro questa data, quindi, le imprese iscritte nel relativo Registro (con sede legale o in Italia o all’estero ma con stabile organizzazione in Italia) saranno tenute a stipulare appositi contratti assicurativi a copertura dei danni che, calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni), potrebbero potenzialmente causare ai loro beni immobili e strumentali.
Il D.M. attuativo entrerà in vigore il 14 marzo ma le imprese hanno già a disposizione tutti gli elementi per dotarsi di una polizza conforme alle necessità
Per le polizze già in essere al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo, invece, l’articolo 11, comma 2 del menzionato D.M. prevede espressamente che l’adeguamento debba avvenire “a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse”.
La normativa prevede che debbano essere le immobilizzazioni “a qualsiasi titolo impiegate”.
Ciò porta a ritenere che l’obbligo ricada non soltanto sule imprese proprietarie di terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali, ma anche su quelle che li detengano ad altro titolo (leasing, locazione, comodato).
Le immobilizzazioni materiali da assicurare sono quelle di cui alla lettera B-II n. 1, 2, 3 dell’articolo 2424 del Codice civile e cioè:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinario;
- attrezzature industriali e commerciali.
Sembra di poter escludere l’obbligo per i veicoli a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa produttiva.